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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per Affiancamento Aziendale - EcoDoc srls Consulenza ambientale e Intermediazione rifiuti

La tua Azienda è iscritta alle Categorie
1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 

dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

EcoDoc srls - Consulenza Ambientale e Intermediazione Rifiuti

Per quali Aziende è obbligatorio disporre di un Responsabile Tecnico ?

La figura del RTGR è obbligatoria per tutte le imprese che si occupano di:

–  Raccolta e trasporto rifiuti iscritte alle categorie 1,  4 e 5 ;
 – Intermediari e commercianti iscritte alla categoria 8;
 – Bonifica siti inquinati iscritte alla categoria 9;
 – Bonifica Amianto iscritte alla categoria 10;

Stai cercando il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per Affiancamento Aziendale nella tua impresa?

Lo Staff di EcoDoc srls è al servizio delle Aziende per offrire l’affiancamento professionale necessario come Responsabile Tecnico per:

a) Redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto

b) Controllo della permanenza delle caratteristiche dei mezzi

c) Definire le procedure per controllo codici EER , verifica da parte dei conducenti il rispetto della normativa
vigente , garantire la sicurezza del carico, garantire a bordo la presenza dei documenti e attrezzature volte a garantire la sicurezza

d) Garantire ai conducenti e agli addetti ai lavori dell’impresa adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle attività di trasporto rifiuti , formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti

e) Coordinazione delle attività dei conducenti in caso di difformità del carico dei rifiuti di etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti

f) Attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta

g) Verificare che i centri di raccolta siano gestiti in conformità delle disposizioni della normativa vigente

La figura del RTGR, compiti, responsabilità, requisiti e il tipo di formazione vengono definiti negli articoli 12 e 13 del DECRETO 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita’ di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita’ di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Il ruolo di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti è oggi diventato fondamentale per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nell’eventualità venisse a mancare la figura dell’RTGR (Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti) l’azienda di turno si renderebbe passiva di un procedimento disciplinare con conseguente revoca dell’autorizzazione e alla sua cancellazione.

Vedi Articolo 10, comma 4 del DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 :

ARTICOLO 10 COMMA 4 decreto legge Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti - EcoDoc srls

Quali sono i ruoli svolti dal Responsabile Tecnico?

Secondo la Delibera n.1 del 23 gennaio 2019 i compiti della figura del RTGR sono:

  • per le imprese alle Categorie 1, 4, 5 – Trasporto dei rifiuti:

     

    A. Redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014.
    B. Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui sopra, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti.
    C. Definire le procedure per:
    i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato sul provvedimento d’iscrizione all’Albo;
    ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
    iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
    iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
    v) garantire la presenza a bordo dei mezzi di trasporto dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti.
    D. Garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione sui rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della corrispondenza di cui alla lettera C punti i) e ii), e sulla normativa applicabile.
    E. Garantire ai conducenti e addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ove prevista, la documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
    F. Coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico di rifiuti da trasportare o delle modalità di conferimento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico e scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

  • per le imprese alla Categoria 1 – Gestione dei centri di raccolta:

    A. Attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di
    raccolta, secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009
    B. Verificare che i centri di raccolta siano allineati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al
    decreto 8 aprile 2022, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.

  • per le imprese alla Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

    A. Garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ove prevista, la documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
    B. Verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono
    affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

  • per le imprese alla Categoria 9 – Bonifica siti

    A. Produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e della delibera n. 2 dell’11 maggio 2005.
    B. Qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato A della deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire.
    C. Verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che
    l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

  • per le imprese alla Categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto

    A. Produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione
    sostitutiva di atto di notorio nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle
    attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle
    stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004 (ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Deliberazione 30 marzo 2004. Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto)
    B. Verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che
    l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

 

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