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Compilazione di Registri Carico Scarico Rifiuti

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Compilazione di Registri Carico Scarico Rifiuti

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Cosa sono i Registri di Carico Scarico Rifiuti?

Il Registro carico e scarico è la base informativa per la compilazione annuale del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) e contiene tutte le informazioni rispetto alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, trasportati, smaltiti, intermediati o recuperati.

La principale fonte dei contenuti necessari alla compilazione dei registri sono i formulari di identificazione dei rifiuti e la normativa del registro di carico e scarico dei rifiuti che disciplina, appunto, la gestione dei rifiuti aziendali il D.Lgs 152/2006 nella parte quarta

 

Ai fini della tracciabilità dei rifiuti della loro produzione (Carico) e del loro recupero o smaltimento (Scarico) viene inteso proprio come un registro di contabilità dei rifiuti, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di dipendenti o dalle quantità di rifiuti prodotti. Fino al 26 settembre 2020 infatti, ovvero la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Vedi di seguito nel dettaglio:

Obbligo alla tenuta del registro di Carico Scarico Rifiuti

Fino al 26 settembre 2020 infatti, ovvero la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 13art. 189, comma 3 e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006:

  • le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;

    Le aziende e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:

  • Lavorazioni industriali;
  • Lavorazioni artigianali;
  • Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;

    Attività da fanghi derivanti da:

  • Potabilizzazione;
  • Altri trattamenti delle acque reflue;
  • Abbattimento fumi;
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
  • Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
  • Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).

Dall'entrata in vigore del provvedimento DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Cosa è cambiato?

D.Lgs. 116/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) 

 

Con la nuova normativa sono ora esclusi dall’obbligo di registro di carico e scarico:

  • imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del codice civile) con un volume di affari annuo non superiore a 8.000€;
  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
  • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

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