L’AUA conosciuta come Autorizzazione Unica Ambientale è il titolo abilitativo ambientale obbligatorio per tutte le categorie d’impresa di cui all’art.1 del D.P.R.59/2013 decreto con cui è stata introdotta al fine di snellire le pratiche burocratiche, garantire la tutela dell’ambiente e ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, include ben sette diversi titoli abilitativi di tipo ambientale.
L’Autorizzazione Unica Ambientale
Il provvedimento di AUA adottato dalla Regione afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal D.P.R. 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi, facendo salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’attività autorizzata ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, nonché la verifica sui requisiti soggettivi richiesti dalla normativa ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e gli eventuali diritti di terzi. L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene richiesta dai gestori degli impianti di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’Autorizzazione Unica Ambientale o L’AUA va richiesta:
– in caso di stabilimento/attività/impianto nuovo o di trasferimento dello stesso;
– nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
a) allo scadere del primo titolo abilitativo sostituito dall’AUA (art. 10 comma 2), nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;
b) in caso di modifica sostanziale all’attività o all’impianto (art. 6 del D.P.R. 59/2013)
Tale regola generale conosce solo due deroghe: il gestore, può infatti non avvalersi dell’AUA qualora:
• si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale (art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013), oppure congiuntamente a una o più comunicazioni ed una o più autorizzazioni a carattere generale
• intenda presentare, ricorrendone i presupposti, autonoma istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione generale ma anche qualora la stessa sia parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA (art. 7 comma 1, del D.P.R. 59/2013)
NON si applica agli impianti sottoposti
all’AIA Autorizzazione Integrata Ambientale e
ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
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