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Il ruolo di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti è oggi diventato fondamentale per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Nell’eventualità venisse a mancare la figura dell’RTGR (Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti) l’azienda di turno si renderebbe passiva di un procedimento disciplinare con conseguente revoca dell’autorizzazione e alla sua cancellazione.
Vedi Articolo 10, comma 4 del DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 :
Secondo la Delibera n.1 del 23 gennaio 2019 i compiti della figura del RTGR sono:
A. Redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014.
B. Controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui sopra, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti.
C. Definire le procedure per:
i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato sul provvedimento d’iscrizione all’Albo;
ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
v) garantire la presenza a bordo dei mezzi di trasporto dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti.
D. Garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione sui rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della corrispondenza di cui alla lettera C punti i) e ii), e sulla normativa applicabile.
E. Garantire ai conducenti e addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ove prevista, la documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
F. Coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico di rifiuti da trasportare o delle modalità di conferimento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico e scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.
A. Attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di
raccolta, secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009
B. Verificare che i centri di raccolta siano allineati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al
decreto 8 aprile 2022, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.
A. Produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorio nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle
attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle
stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004 (ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Deliberazione 30 marzo 2004. Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto)
B. Verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che
l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.